Il Decreto Crescita introduce due figure imprenditoriali: le start up innovative e gli incubatori certificati.
Le start up innovative possono costituirsi in forma di società di capitali, quindi Spa, Srl, o cooperative, con il vincolo che le azioni o quote rappresentative del capitale non devono essere negoziate su mercati regolamentati. È poi indicato il seguente insieme di requisiti, che devono essere tutti posseduti contemporaneamente:
- la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del Capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche; quindi possono partecipare a una start up innovativa anche soggetti diversi dalle persone fisiche, con il vincolo peraltro di detenere quote di minoranza;
- la società è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 60 mesi (elevati a 72 mentre perdura lo stato di emergenza da pandemia Covid19); questo requisito consente di far entrare nella categoria delle start up innovative anche soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n.179/12;
- la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro; il dato si deve ricavare volta per volta dall’ultimo bilancio approvato;
- la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- la società ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; dunque è necessario che si tratti di un’attività nuova, da cui appunto start up (innovative).
Oltre ai descritti requisiti che, come detto, devono essere tutti posseduti dalla società per essere considerata start up innovativa, è richiesto il possesso di almeno uno tra gli ulteriori requisiti di seguito indicati:
- devono essere effettuati investimenti significativi in attività di ricerca e sviluppo; è richiesto infatti che il totale di queste spese sia pari al 15% del maggiore tra uno dei due seguenti valori:
valore della produzione;
costo della produzione;
- almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori deve avere titoli di studio particolarmente qualificanti (dottorato di ricerca conseguito o in corso di conseguimento), ovvero essere in possesso di laurea e avere svolto attività presso istituti di ricerca (ovvero 2/3 se in possesso di sola laurea magistrale);
- la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale – sostanzialmente un brevetto – relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Avendone i requisiti, anche le società già esistenti possono assumere la qualifica di start up innovative. A tal fine devono depositare presso il Registro delle imprese un’attestazione rilasciata dal rappresentante legale che indica il possesso dei requisiti necessari. L’accesso ai benefici può essere mantenuto per cinque anni.
L’incubatore certificato è ancora una società di capitali, il cui compito è quello di offrire strutture e servizi alle start up innovative per incentivarne la nascita e sostenerne lo sviluppo. In pratica una società che funge da tutor alle start up innovative.
Sia le start up innovative che gli incubatori certificati sono iscritti presso una sezione speciale del Registro delle imprese. Tale iscrizione condiziona l’accesso ai benefici.
APPROFONDIMENTI STARTUP
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