Le principali agevolazioni concesse alle start up innovative riguardano:

  1. l’applicazione meno rigorosa di alcune disposizioni del c.c., in particolare per quanto riguarda le procedure di copertura delle perdite;
  2. incentivi per l’assunzione di lavoratori subordinati;
  3. detassazioni dal reddito per i soggetti che investono in start up innovative;

Il primo gruppo di agevolazioni riguarda tra l’altro la concessione di tempi più ampi per coprire le predite che intaccano il Capitale sociale. In particolare, quando questo si riduce al di sotto del minimo legale, è concessa la possibilità di rinviare le azioni del caso fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è manifestata. Se le start up innovative sono costituite in forma di Srl, viene ampliata la possibilità di creare quote di partecipazione di categorie diverse, ovvero dotate di particolari diritti in termini di voto. Inoltre, non è vietato l’acquisto di proprie quote se questa operazione è funzionale al varo di piani di partecipazione al capitale delle start up innovative da parte di dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d’opera o servizi anche professionali. Questa previsione ammette sostanzialmente l’adozione di piani vicini a quelli definiti di stock option, concedendo altresì delle agevolazioni fiscali ai destinatari degli strumenti finanziari emessi in loro esecuzione.

Il secondo gruppo di agevolazioni riguarda una più ampia possibilità di stipulare contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; questi possono avere una durata da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi; il rinnovo dei contatti a tempo determinato non innesca automaticamente la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Questo regime agevolato può durare per un periodo massimo di cinque anni dalla costituzione delle start up innovative.

Il terzo gruppo di agevolazioni prevede degli incentivi fiscali a favore dei soggetti che partecipano al capitale delle start up innovative, potendo beneficiarne sia persone fisiche che società di capitali, ed essendo esclusi, almeno secondo il testo normativo, i casi in cui la partecipazione nelle start up innovative è detenuta da una società di persone. Per le persone fisiche è prevista una detrazione d’imposta pari al 50% (per il 2020, poi 30%) della somma investita nella start up innovativa, con un tetto di € 100.000 per periodo d’imposta. Solo apparentemente analoga l’agevolazione concessa alle società di capitali, per le quali il beneficio è pari al 30% dell’investimento, con un massimo di €1.800.000 per periodo d’imposta, trattasi però non di detrazione ma di deduzione dall’imponibile.

ESEMPIO

Persona fisica investe € 10.000 in start up innovativa, risparmio fiscale € 5.000.

Persona giuridica (società di capitali) investe € 10.000 in start up innovativa, risparmio fiscale € 3.000*24/100 = € 720,00, che è ben altra cosa…

La partecipazione deve essere detenuta per almeno tre anni. La dismissione prima del termine comporta la restituzione del beneficio utilizzato con applicazione degli interessi legali, ma non anche l’irrogazione di sanzioni.