I benefici fiscali sono correlati agli investimenti nel capitale sociale di start up innovative, effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
Nello specifico, le agevolazioni trovano applicazione nel caso di:
- conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. È equiparata ad un conferimento in denaro, e costituisce pertanto investimento agevolato, la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione di quelli originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del D.L. n. 179/2012 (ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start up innovativa);
- conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative.
Nel caso in cui l’investimento sia effettuato in start up innovative che non hanno sede in Italia ma esercitano attività d’impresa nel territorio nazionale mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
APPROFONDIMENTI
- Dati sulle Startup
- Focus di approfondimento: LE START UP INNOVATIVE
- Start up innovative e incubatori certificati
- Le agevolazioni alle start up innovative
- Aliquote ordinarie
- Investimenti agevolabili
- Periodo obbligatorio in cui mantenere l’investimento
- Altre agevolazioni
- Vantaggi relativi alle fonti di finanziamento