Le agevolazioni sono previste dall’art. 29 (commi 1, 4 e 7) del DL n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR – e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative).

A seguito dell’intervento della legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 66-69), dal 1° gennaio 2017 la misura ordinaria delle agevolazioni è pari al 30%, autorizzata dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.

Le disposizioni di dettaglio delle agevolazioni sono definite nel Decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2016, in vigore dal 12 aprile 2016.

Per soggetti IRPEF, l’incentivo si concretizza in una detrazione dall’imposta lorda pari (dal 1° gennaio 2017) al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 100.000 di euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 30.000 euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi.

I soggetti IRES, invece, godono di una deduzione dal reddito pari (sempre dal 1° gennaio 2017) al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di euro e comporta, quindi (considerando l’aliquota IRES al 24%), un risparmio IRES massimo all’anno di 129.600 euro. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può’ essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.